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| Premesso che questo forum è gestito da delegati rappresentanti della R.S. FILCTEM/CGIL della Luxottica di Agordo e cioè da operai dipendenti di un'occhialeria, cerchiamo comunque di rispondere al meglio delle nostre possibilità.
In questo caso dovrebbe trattarsi di un licenziamento di tipo economico e cioè che rientra tra quelli per giustificato motivo oggettivo. La riforma Fornero del 2012 ha purtroppo davvero modificato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori abolendo di fatto i reintegro "automatico" nel caso in cui il licenziamento venisse ritenuto illegittimo. Il licenziamento doveva avere un giustificato motivo oggettivo, cioè non dipendente dalla condotta del lavoratore ma da "ragioni inerenti all'attività produttiva" (es. chiusura dell'attività, automazione della produzione, outsourcing ecc.) in questo caso l'insussistenza del requisito valido faceva scattare il reintegro. Ora, invece, se il giudice stabilisce l'inesistenza dei presupposti obbliga il datore di lavoro a un risarcimento da 15 a 24 mensilità. Il reintegro è previsto solo in caso di manifesta insussistenza del fatto che ha determinato il licenziamento (in pratica quando viene camuffato con ragioni economiche un licenziamento di altra natura).
Consigliamo quindi Roberto di rivolgersi prontamente all'Ufficio Vertenze della CGIL della sua città anche perché L’art.32 della Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) ha profondamente modificato modalità e termini per l’impugnazione del licenziamento. Lo invitiamo inoltre a contattare la sua categoria di rappresentanza che, trattandosi di supermercati, dovrebbe essere la FILCAMS/CGIL che potrà fornirgli le informazioni e l'assistenza di cui ha bisogno. per cgilux Valentina Da Rold (amministratrice)
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